Legge di bilancio vieta la pubblicità sanitaria commerciale

 

Il 31 Dicembre 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2019 (ex “legge di stabilità” o “legge finanziaria”), composta da 19 articoli, il cui articolo principale, il primo, è composto a sua volta da ben 1143 commi. Tra questi, il comma 525 e 536 recepiscono la proposta di legge depositata alla Camera in merito al divieto di pubblicità sanitaria commerciale.

La nuova legge di bilancio è il frutto dell’operato attivo anche della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (FNOMCEO), la quale ormai da tempo, tramite l’Ordine dei Medici di Milano, sosteneva e metteva in evidenza come l’attuale deriva commerciale pubblicitaria nella sanità fosse il frutto di una inappropriata, distorta ed estensiva interpretazione di quelle che sono le norme vigenti. Questa legge ha l’intento di tutelare il cittadino/paziente e la sua libertà di agire senza condizionamenti esterni, nell’importante scelta per ciò che è meglio per la sua salute, senza essere assoggettato a suggestioni commerciali.

 

I commi 535 e 536 della nuova legge di bilancio ed il divieto di pubblicità sanitaria commerciale

Al comma 525 della legge di bilancio viene esplicitato che “Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3 […] possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 […] funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.

Il comma 536, che si occupa dei casi di violazione delle disposizioni del comma appena enunciato, stabilisce che “ In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

I commi 525 e 536 in 3 punti:

Volendo riassumere le novità appena citate, queste si possono dividere in tre punti:

   1    Il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie;

   2    La legittimazione dell’attività disciplinare degli Ordini nei confronti dei direttori sanitari delle strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e segnalazione all’AgCom per comminare eventuali sanzioni alle società committenti;

   3    L’obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti presso l’Ordine territoriale in cui si trova la struttura da loro diretta per permettere un controllo deontologico diretto da parte degli Ordini stessi.

Perché il divieto di pubblicità sanitaria commerciale?

Per pubblicità si intende «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di servizi». Così testualmente recitava l’art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 74/1992 che ha rappresentato, in attuazione della direttiva n. 450/84 CE e con le modifiche ad esso successivamente apportate dal d.lgs n. 67/2000 attuativo della direttiva n. 97/55 CE, la prima compiuta disciplina italiana della materia, specificamente incentrata sulla pubblicità ingannevole e comparativa. La disciplina rientra ora nel recente Codice del consumo emanato con d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, al titolo III, “Pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, artt. 18 e seguenti. La definizione di cui sopra è riportata all’art. 20 lettera a) del Codice del Consumo.

La comunicazione commerciale si differenzia dalla pubblicità commerciale: il d.lgs. n. 70/2003 (attuativo della direttiva 2000/31 CE sul commercio elettronico) all’art. 2, lett. f), definisce infatti le comunicazioni commerciali come «tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di un soggetto che esercita un’attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione».

Come ormai noto la funzione della pubblicità, oltre a quella di far conoscere il prodotto o il servizio che ha ad oggetto, è quella di sedurre il pubblico. Spesso le campagne pubblicitarie risultano essere mendaci ed illusorie, riuscendo però nell’intento di vendere un prodotto differente da quello reale. Inutile evidenziare come e quanto ciò possa creare problemi importanti se l’oggetto della pubblicità è la salute umana. Le conseguenze della scelta del cittadino-paziente dettata dalla pubblicità sanitaria commerciale posso essere irrecuperabilmente definitive. La legge di bilancio 2019 vuole evitare questo, garantendo al cittadino/paziente di poter decidere liberamente riguardo ad un aspetto così delicato ed importante della vita.

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